La rottamazione-quinquies e le nuove misure di definizione agevolata al centro dell’intervista a Cristiano Ricci, avvocato tributarista, che analizza opportunità, criticità e impatti per i contribuenti, con un focus sul modello adottato da Roma Capitale.
Quali sono le novità tecniche più rilevanti della rottamazione-quinquies?
La novità principale riguarda l’estensione della possibilità di rottamare i debiti tributari e non tributari di Regioni ed enti locali, prevista dall’art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026. Riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, purché l’ente creditore abbia deliberato l’adesione. Vi rientrano, ad esempio, l’IMU, la TARI, il bollo auto e anche le multe per violazione del codice della strada. Dal 15 ottobre i carichi definibili sono consultabili nell’area riservata e le relative domande si presentano dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026. Per i debiti tributari si paga il capitale, oltre alle spese di notifica ed esecuzione, senza sanzioni, interessi e aggio. Per le multe resta invece dovuta la sanzione principale e si eliminano interessi e accessori previsti dalla legge. Si può pagare in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali, con interessi del 3% annuo dal 1° aprile 2027.La consultazione dei carichi definibili e la relativa domanda può essere effettuata attraverso un consulente come, ad esempio, un avvocato tributarista.
Non tutti gli enti locali, però, hanno aderito a questa misura. Quali differenze derivano dalla scelta delle singole realtà locali?
Questo è forse l’aspetto più delicato della misura: la legge statale, infatti, riconosce agli enti territoriali una facoltà di aderire e non un obbligo. L’elenco delle Regioni e degli Enti locali che hanno aderito è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. Da ciò, dunque, può derivare che due contribuenti con debiti della stessa natura possono ricevere trattamenti differenti a seconda della loro residenza: un debito IMU può essere, infatti, rottamabile in un Comune e restare soggetto alle regole ordinarie in un altro. Questa disparità solleva, a mio avviso, interrogativi sull’uguaglianza dei contribuenti con profili di approfondimento anche a livello costituzionale, da conciliare, ovviamente, con il principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali.
C’è chi sostiene che il ricorso reiterato alle rottamazioni comprometta la certezza del diritto. È una critica fondata?
La rottamazione non è di per sé contraria alla certezza del diritto. Può, anzi, favorire il recupero di crediti difficilmente esigibili, alleggerendo gli accessori e incentivando i contribuenti a regolarizzare la propria posizione. La ripetizione di misure straordinarie, però, rischia di far nascere l’aspettativa di nuove sanatorie, con un problema di equità verso chi paga regolarmente. Il rischio, dunque, è che i contribuenti facciano eccessivo affidamento su provvedimenti condonisticie, dunque, la utilizzino come “scusa” per non pagare le imposte secondo le normali scadenze. Il punto, quindi, non è la legittimità della singola misura, ma il suo effetto sul sistema. I condoni, comunque siano denominati, dovrebbe servire a gestire situazioni pregresse, vale a dire consentire ai contribuenti di rimettersi in regola, favorire il recupero di crediti di difficile esazione da parte degli enti creditori ma mai dovrebbero essere considerati come un sostituto permanente di una riscossione ordinaria efficiente. Ad un provvedimento condonistico, come ho già sostenuto in altri miei interventi, dovrebbe seguire una ripartenza su basi nuove: definite una volta per tutte le posizioni debitorie pregresse, occorrerebbe introdurre un sistema sanzionatorio amministrativo particolarmente rigoroso nei confronti di chi successivamente ometta di adempiere agli obblighi tributari.
Approfondiamo la strategia adottata da Roma Capitale, cioè il cosiddetto “doppio binario”. In che cosa consiste?
Con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 98 del 4 giugno 2026, Roma Capitale, in attuazione della legge di bilancio 2026, ha compiuto due scelte distinte: da un lato, ha aderito alla rottamazione-quinquies per i carichi già affidati all’ agente della riscossione e, dall’altro lato, ha approvato un proprio regolamento di definizione agevolata. Questo secondo percorso riguarda specifiche entrate comunali, tributarie, extratributarie e anche patrimoniali, non ancora affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ma che sono ancora soltanto “accertate”. La misura presenta requisiti e scadenze autonomi. Ad esempio, è possibile presentare entro il 30 novembre 2026 la domanda di definizione agevolatadella TARI oggetto di avvisi di accertamento notificati ai contribuenti fino al 31 dicembre 2024. Il regolamento permette inoltre, di definire anche i carichi accertati e già oggetto di contenzioso davanti alle Corti di Giustizia Tributarie pagando soltanto il tributo e rinunciando alla prosecuzione del giudizio. Il doppio binario, quindi, mira sia al recupero delle entrate già affidate alla riscossione e a quello dei crediti ancora gestiti dal Comune, sia a ridurre il contenzioso fiscale.
Quali conclusioni possiamo quindi formulare?
Credo che estendere la rottamazione agli enti territoriali possa aiutare a recuperare crediti di difficile riscossionenonostante essa, a mio avviso, deve restare misura eccezionale in quanto una sua continua reiterazione rischia di scoraggiare l’adempimento spontaneo effettuato secondo le normali scadenze. Il “doppio binario” di Roma Capitale è utile: interviene su debiti in fasi diverse e può ridurre il contenzioso. Tuttavia, l’adesione facoltativa produce differenze territoriali, compatibili in linea di principio con l’autonomia degli enti, ma da gestire con regole trasparenti.






