La legge di bilancio 2026 torna a intervenire in materia fiscale introducendo, tra le misure principali, la quinta rottamazione delle cartelle. L’intervento riguarda i debiti affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Una scelta che riaccende il dibattito su equità, convenienza economica e conseguenze sui giudizi ancora pendenti.

Abbiamo approfondito il tema con Cristiano Ricci, avvocato tributarista e dottore di ricerca in diritto tributario, per comprendere le novità della cosiddetta rottamazione “quinquies”, le sue criticità e gli effetti pratici per i contribuenti.

Quali sono gli elementi di novità introdotti dalla manovra 2026?
Tra le principali innovazioni spicca, innanzitutto, una restrizione dell’ambito dei carichi definibili: restano infatti esclusi quelli derivanti da accertamenti veri e propri, mentre la rottamazione si applica ai ruoli formati a seguito di controlli automatizzati.

Un secondo profilo rilevante è rappresentato dalla durata particolarmente estesa della rateizzazione, che può arrivare fino a 54 rate in nove anni. Questa scelta mira, a mio avviso in modo pregevole, a contenere il rischio di decadenza e a incentivare l’adesione da parte dei contribuenti.

Sul piano procedurale emergono inoltre novità nel rapporto tra rottamazione e contenzioso, finalizzate a risolvere i problemi interpretativi emersi soprattutto con l’ultima edizione della misura. Il pagamento della prima rata, accompagnato dalla relativa attestazione, sembrerebbe infatti sufficiente affinché il giudice possa dichiarare la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, nonostante la legge sia apprezzabilmente chiara sul punto, non si possono escludere applicazioni difformi da parte dei singoli giudici. È inoltre possibile che siano gli stessi contribuenti a chiedere non l’estinzione del giudizio, bensì la sua sospensione, al fine di riservarsi la possibilità di proseguire il contenzioso in caso di decadenza dalla rottamazione.

Quali effetti produrrà la manovra sul contenzioso tributario nei prossimi anni?
A differenza delle precedenti leggi di bilancio, il legislatore ha previsto esclusivamente la rottamazione dei ruoli, senza affiancarla alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La distinzione è significativa: la definizione agevolata consentiva di chiudere una controversia in corso versando un importo variabile in base al grado di giudizio e agli esiti dei precedenti gradi, mentre la rottamazione riguarda unicamente i carichi già iscritti a ruolo, ossia le somme affidate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione per l’avvio delle procedure esecutive.

Di conseguenza, qualora vi sia un contenzioso relativo a un carico oggetto di rottamazione, il contribuente è tenuto obbligatoriamente a rinunciarvi, con un naturale effetto deflattivo sul numero delle liti.

La cosiddetta “pace fiscale” come la definisce?
La pace fiscale è una forma di condono e serve allo Stato per recuperare crediti difficilmente esigibili. È uno strumento che, se ben congegnato, può rivelarsi idoneo a rimpinguare rapidamente le casse pubbliche e ad azzerare debiti pregressi ormai inesigibili, consentendo di discaricare definitivamente il cosiddetto “magazzino” fiscale.

Siamo di fronte a una misura strutturale o a un intervento emergenziale?
In teoria dovrebbe trattarsi di una misura emergenziale, ma negli ultimi anni gli interventi condonistici hanno assunto un carattere quasi strutturale. Una soluzione più radicale potrebbe essere rappresentata da un condono tombale, sul modello di quello previsto dalla legge n. 289 del 2002, che consentirebbe di ripartire da una sorta di “anno zero”.

Un intervento di questo tipo dovrebbe però essere accompagnato da un sistema sanzionatorio realmente efficace e deterrente, in grado di prevenire o punire comportamenti evasivi futuri. Resta in ogni caso centrale il ruolo dei vincoli di bilancio e delle regole europee, che incidono inevitabilmente sulle scelte del legislatore.

L’allungamento della rateizzazione costituisce un reale vantaggio per i contribuenti?
L’estensione del numero delle rate rappresenta un vantaggio necessario, poiché rende l’adempimento più sostenibile nel tempo. Un punto particolarmente apprezzabile è che, in caso di decadenza dalla rottamazione – che scatta, tra le altre ipotesi, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive – è prevista la futura impossibilità di accedere alle rateizzazioni ordinarie.

Tale previsione va accolta con estremo favore, poiché è volta a scoraggiare comportamenti elusivi di chi utilizza la rottamazione al solo fine di guadagnare tempo, pagando le prime rate e interrompendo poi l’adempimento. In questi casi è corretto negare la possibilità di accedere a una nuova rateizzazione ordinaria. Va infine ricordato che l’adesione alla rottamazione comporta importanti tutele per il contribuente: sui carichi rottamati non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né possono essere avviate nuove procedure esecutive, così come non possono proseguire quelle già avviate in precedenza.