Da domani entra in vigore l’obbligo di green pass per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato che autonomo, con la sola eccezione di chi è esentato dall’avere il certificato verde per comprovati motivi di salute.
Ogni amministrazione o azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, dove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni l’accertamento, che dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Queste verifiche potranno avvenire attraverso: l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del green pass nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura; per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, l’interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC; per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale, e la Piattaforma nazionale-DGC.
Per gli autonomi e liberi professionisti che prestano il loro servizio in un’azienda e per questo devono accedere alle sedi vige l’obbligo del green pass. Questo vale per tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nelle sedi dell’azienda sono soggetti al controllo.
I soggetti che hanno diritto al green pass ma ne attendono il rilascio o l’aggiornamento devono poter dimostrare di poter accedere al luogo di lavoro. Per loro è possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.
I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono fare il vaccino anti-Covid devono esibire un certificato contenente l’apposito QR code (in corso di predisposizione). Nel frattempo, il personale esente, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza, non può essere soggetto ad alcun controllo.
Il lavoratore, pubblico o privato, che non abbia il green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del certificato covid. Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta.
Una volta accertata la mancanza di green pass del lavoratore all’accesso al lavoro, il datore deve effettuare una segnalazione alla Prefettura per l’applicazione della sanzione amministrativa. Il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata.
Il datore di lavoro che non effettua le verifiche sul green pass previste per legge rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.
I protocolli e le linee guida di settore contro il covid, che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine e sui distanziamenti, non possono comunque essere superati attraverso l’utilizzo del green pass. La certificazione verde covid è una misura in più.
